Le quote di cinema europeo ed italiano per SKY

L’articolo 40 del testo della Finanziaria 2008 riprende il Testo Unico della Radiotelevisione (dove è stata assorbita anche la Legge Gasparri) estendendo l’obbligo di programmazione di film europei ed italiani anche alle tv a pagamento. Tale obbligo per le televisioni era stato inserito nel TUR per recepire la direttiva UE “TV Senza Frontiere”, che imponeva agli stati membri di regolamentare il panorama radiotelevisivo in termini di pubblicità, di tutela dei minori, di tansnazionalità dei servizi tv ma soprattutto introduceva quote di trasmissione di prodotti europei e quote obbligatorie di investimento in produzione di cinema da parte dei broadcaster. Fino ad oggi le televisioni con accesso a pagamento, con sottoscrizione di abbonamento quindi, non risultano vincolate a tale obbligo. SKY Italia infatti non è tenuta ne a trasmettere ne ad investire in cinema europeo o italiano, a differenza di Mediaset e RAI. La società di Rupert Murdoch ha però concluso un accordo con API ed UNPF per il quale è stato creato un sistema chiamato “escaletor”: SKY si impegna a comprare film italiani secondo delle soglie di prezzo minimo fissate in base a quanto tali film abbiano incassato in sala. L’impegno ovviamente è sul prezzo, non sulla certezza dell’acquisto.

RAI e Mediaset hanno diversi obblighi invece. Il gruppo pubblico deve trasmettere per il 20% del tempo netto (tempo di programmazione meno le news, lo sport ed altri servizi) prodotti europei di produttori non riconducibili ad imprese televisive e realizzati negli ultimi 5 anni. Il 10% di questa quota deve essere prodotto italiano. Mediaset invece ha l’obbligo del 10% di tempo netto per tali prodotti europei e del 20% di questo in prodotti nazionali.

In finanziaria viene esteso il sistema delle quote di tempo netto di programmazione anche a SKY, con le stesse quote di Mediaset.

Diverso è il discorso per la quota in investimenti in produzioni cinematografiche nazionali, che a suo tempo ha sancito la nascita di Rai Cinema per la RAI e di Medusa Film per Fininvest (oggi passata anch’essa nel gruppo Mediaset).

Anche qui RAI e le tv private hanno differenti obblighi. La concessionaria pubblica deve investire il 15% del canone e degli introiti derivanti in produzione o acquisto di audiovisivo europeo. Il 20% di questo ammontare deve essere rivolto al mercato italiano.

I privati invece (sempre escludendo le trasmissioni satellitari) devono investire il 10% dei loro ricavi con una quota in prodotto italiano del 30%.

Questo spiega da una parte lo sviluppo di aziende come RAI Cinema, di 01 Distribution (società di distribuzione della RAI) e di Medusa Film, ma anche il gran proliferare di fiction nostrana nelle reti nazionali. Questo tipo di prodotto infatti rientra nella definizione di “prodotto audiovisivo” che le quote di investimento impongono ai broadcaster.

L’articolo 40 della finanziaria 2008 estenderebbe l’obbligo anche a SKY, con un 10% di quota investimenti. La legge fa riferimento agli introiti derivanti da “offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso (n.d.r. l’emittente) ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi”. Questo imporrebbe a SKY di investire anche gli introiti percepiti per permette l’accesso ad altri operatori che si appoggiano alla struttura SKY Italia per trasmettere (tutti i vari canali satellitari non riducibili al gruppo Newscorp). La quota riservata al prodotto italiano è del 35%. Secondo alcuni studi questo provvedimento farebbe accrescere da 35 milioni a 50 milioni di euro l’investimento di SKY in cinema italiano. La risposta del gruppo è stata che, se la legge dovesse entrare in vigore, l’accordo raggiunto con i produttori italiani per l’escaletor decadrebbe immediatamente.

Per quanto riguarda obblighi verso le società di telecomunicazioni, richieste a gran voce dai rappresentanti delle associazioni di categoria ANICA ed UNIVIDEO, tutto rimandato ad un regolamento dell’Autorità competente da presentare entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.

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